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Attenzione alle chat: da oggi il datore di lavoro può leggere tutto e licenziarti per una parola di troppo

Chat di lavoro, quando sono una prova nel processoAttenzione alle chat: da oggi il datore di lavoro può leggere tutto e licenziarti per una parola di troppo -officinamagazine.it

Nel moderno contesto lavorativo, l’uso di piattaforme di messaggistica istantanea è diventato essenziale per la produttività.

Tuttavia, sorge spesso un interrogativo delicato: fino a che punto un datore di lavoro può monitorare le conversazioni dei dipendenti?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha gettato nuova luce sulla questione, stabilendo una distinzione fondamentale tra gli strumenti messi a disposizione dall’organizzazione e le applicazioni private.

Chat, quando possono riguardare anche l’ambiente di lavoro

Il punto cardine della giurisprudenza riguarda la natura dello strumento utilizzato. Esiste una differenza netta, sia legale che funzionale, tra le piattaforme di messaggistica e i gruppi spontanei (come quelli su WhatsApp):

  • Gruppi WhatsApp/Privati: Sono considerati spazi di natura personale. Anche se composti esclusivamente da colleghi, i messaggi scambiati su applicazioni installate su dispositivi privati godono di una tutela della segretezza molto alta. La Cassazione ha chiarito che tali conversazioni, in linea di massima, non possono essere utilizzate come base per sanzioni disciplinari o licenziamenti per giusta causa, proprio per il loro carattere extra-lavorativo.

Chat: quando possono essere motivo di licenziamento

Chat, quando possono riguardare anche l’ambiente di lavoro-officinamagazine.it

  • Chat Aziendali: Sono piattaforme fornite dall’organizzazione per finalità esclusivamente professionali. In questo caso, il lavoratore deve essere consapevole che l’infrastruttura è controllata dall’azienda. Sebbene la privacy rimanga un diritto, il perimetro di protezione è diverso poiché lo strumento è finalizzato all’esecuzione della prestazione lavorativa.

L’accesso alle conversazioni sulle piattaforme aziendali non è mai discrezionale o arbitrario. La legge e i garanti della privacy pongono vincoli stringenti: il monitoraggio deve essere considerato un’extrema ratio.

Il controllo è generalmente ritenuto legittimo solo quando:

  1. Esistono sospetti fondati: Devono esserci indizi concreti di comportamenti illeciti, violazioni gravi delle policy aziendali o danni al patrimonio dell’azienda.

  2. Informativa preventiva: I dipendenti devono essere stati chiaramente informati (tramite regolamenti interni) sulla possibilità che gli strumenti di lavoro vengano monitorati e con quali modalità.

  3. Proporzionalità: Il controllo non può essere massivo o indiscriminato, ma deve limitarsi a quanto strettamente necessario per accertare l’infrazione.

La giurisprudenza ribadisce un principio di trasparenza: l’uso degli strumenti tecnologici deve essere sempre conforme alle finalità professionali. Se da un lato l’azienda ha il diritto di tutelare i propri interessi in presenza di abusi, dall’altro il lavoratore ha il diritto di conoscere i confini entro i quali la sua operatività viene tracciata.

In sintesi, mentre il “gruppo tra colleghi” su app private rimane una zona protetta dalla riservatezza, le chat interne alla piattaforma di lavoro richiedono un uso responsabile, sapendo che, in casi eccezionali e documentati, i contenuti possono essere oggetto di verifica disciplinare.

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